La Legge ti protegge

La violenza nella coppia è vietata dalla Legge! Non importa se la coppia è sposata o meno, se la violenza avviene tra eterosessuali o omossessuali, se coinvolge adulti o minorenni oppure se la vittima è uomo e donna. La legge svizzera si applica a tutte le vittime di violenza coniugale che vivono in Svizzera indipendentemente dalla religione, dalla nazionalità o dal permesso di soggiorno.

La Legge vieta tutte le forme di violenza.

  • La violenza fisica: ad esempio, se il vostro compagno/a vi spinge con forza, vi schiaffeggia, vi tira dei pugni, ecc. È vietato!
  • La violenza sessuale: ad esempio, se il vostro compagno/a vi stupra o vi obbliga ad atti sessuali indesiderati. È vietato!
  • La violenza psicologica e sociale: ad esempio, se il vostro compagno/a vi insulta, vi minaccia, vi vieta di uscire sole/i, vi vieta di incontrare la propria famiglia e i propri amici. È vietato!
  • La violenza economica: ad esempio, se il vostro compagno/a non contribuisce, in base alle proprie disponibilità, alle spese domestiche, si appropria dei vostri soldi senza consenso. È vietato!

La violenza all’interno della coppia è un delitto penale.

Il Codice penale svizzero (CP) vieta gli atti di violenza, anche se commessi nell’ambito del matrimonio o della relazione di coppia. Esso definisce i diversi tipi di aggressione e le pene per gli autori.

La maggior parte degli atti di violenza sono perseguibili d’ufficio.

Nel 2004, il Codice penale svizzero (CP) è stato modificato con l’obiettivo di rafforzare la lotta contro la violenza coniugale. Gli atti di violenza tra coniugi o all’interno della coppia sono stati classificati tra le infrazioni perseguibili d’ufficio. Ciò significa che la polizia, intervenuta in una situazione di violenza, stila un rapporto all’intenzione del magistrato, il quale può ordinare l’apertura di un’inchiesta anche se la vittima non ha presentato denuncia.

Qualsiasi persona può segnalare una situazione di violenza alla polizia o alla giustizia (la vittima stessa, una persona vicina alla vittima, il datore di lavoro, un/a collega di lavoro, ecc.).

La legge prevede, con qualche eccezione, che le violenze all’interno della coppia sono perseguibili d’ufficio anche se commesse nell’anno successivo alla separazione.

Atti perseguibili d’ufficio:

  • Costringere la propria partner con la violenza, ad esempio vietandole di uscire da sola, di visitare i parenti o di telefonare;
  • Rapire o sequestrare la partner, ad esempio, rinchiudendola in casa o in una stanza;
  • Minacce gravi quali minacce di morte, di botte, di portare via i figli;
  • Violenze fisiche ripetute che non lasciano tracce visibili, come schiaffeggiare o tirare i capelli;
  • Violenze fisiche che lasciano tracce visibili quali bruciature, ematomi, naso o costole rotti, altre fratture (un solo episodio è sufficiente);
  • Violenze fisiche gravi con ferite tali da mettere in pericolo la vita o che comportano lesioni irreversibili (incapacità lavorativa, infermità permanente,…);
  • Non prestare soccorso al partner in pericolo o ferito oppure ostacolare una persona nel farlo;
  • Mettere in pericolo la vita del partner ad esempio puntandogli contro un’arma carica;
  • Omicidio e tentativo di omicidio (ad esempio strangolamento);
  • Costringere il partner a un atto sessuale;
  • Stupro o tentativo di stupro;
  • Obbligare il partner a prostituirsi.

Atti perseguibili su denuncia:

  • Ingiurie;
  • Violenze fisiche isolate che non lasciano tracce visibili;
  • Uso abusivo di un mezzo di comunicazione per incutere paura o importunare;
  • Diffamazione;
  • Calunnia;
  • Danneggiamento alla proprietà del partner;
  • Violazione di domicilio;
  • Violazione dell’obbligo di mantenimento.
  • La vittima ha tre mesi di tempo per presentare la denuncia.

Allontanamento immediato dell’autore di violenza:

In caso di crisi, la Polizia può, nell’ambito del suo intervento, allontanare immediatamente l’autore della lesione dall’abitazione comune (art. 28 cpv. 4 del Codice civile).

Sul piano cantonale, attraverso l’inserimento di una nuova normativa della Legge sulla Polizia, il Cantone Ticino ha adottato la misura dell’allontanamento e divieto di rientro in ambito di violenza domestica (art. 9a della Legge sulla Polizia). Tale articolo prevede inoltre la trasmissione automatica delle decisioni di allontanamento all’Ufficio dell’assistenza riabilitativa (UAR), servizio competente per il sostegno e la consulenza in materia di violenza domestica, alfine di rendere possibile una presa di contatto proattiva con gli autori di violenza.

Le leggi che ti proteggono

Livello federale

RS 101
Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (art. 124 – aiuto alle vittime di reati)

RS 312.5
Legge federale del 23 marzo 2007 concernente l’aiuto alle vittime di reati (LAV)

RS 312.51
Ordinanza del 27 febbraio 2008 concernente l’aiuto alle vittime di reati (OAVI)

Livello federale – Diritto penale

RS 312.0
Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP)

RS 312.1
Legge federale del 20 marzo 2009 di diritto processuale penale minorile (Procedura penale minorile, PPMin)

RS 311.0
Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937

RS 311.1
Legge federale del 20 giugno 2003 sul diritto penale minorile (Diritto penale minorile, DPMin)

Livello cantonale

RL 3.3.3.5
Legge di applicazione e complemento della legge federale concernente l’aiuto alle vittime di reati (LAV) dell’8 marzo 1995

RL 3.3.3.5.1
Regolamento di esecuzione della Legge di applicazione e complemento della Legge federale concernente l’ aiuto alle vittime di reati del 24 marzo 2010 (RLACLAV) (del 21 dicembre 2010)

RL 1.4.2.1
Legge sulla polizia del 12 dicembre 1989
Allontanamento e divieto di rientro in ambito di violenza domestica: Art. 9a